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Sez. 3, Sentenza n. 13292 del 10/12/1991 (Rv. 474982 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere | Lesioni personali - Liquidazione del danno biologico - Ammissibilità - Concorrente liquidazione del danno patrimoniale e del danno morale - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1991-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474982-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere

Nei casi di lesioni personali, la liquidazione dell'accertato danno biologico, inteso come danno (alla salute) attinente alla spettanza di vita in senso ampio e suscettibile di valutazione economica, non è esclusa dalla semplice concorrenza di quelle del danno patrimoniale e del danno morale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)