Sez. 3, Sentenza n. 4631 del 24/05/1997 (Rv. 504664 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Risarcibilità - Presupposti - In caso di fattispecie delittuosa di disastro colposo - Sufficienza del solo fattore dell'esposizione a pericolo, indipendentemente dalla concreta menomazione dell'integrità psico fisica dell'offeso, o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale diretto - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromissione, anche grave, della salubrità dell'ambiente a seguito di disastri colposi, dà luogo a risarcimento, solo a condizione che sia conseguenza della menomazione dell'integrità psico - fisica, o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che alla risarcibilità del danno morale, identificato nel perturbamento psichico, non si renda sufficiente il solo fatto che l'inquinamento ambientale abbia comportato l'esposizione a quantità imprecisate di diossina, ed a prescrizioni e limitazioni della libertà d'azione e di vita, e a controlli sanitari sostanzialmente coattivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)