Sez. U, Sentenza n. 2573 del 25/03/1988 (Rv. 458311 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INAM - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA CASSA MUTUA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL IN PERSONA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE CONTRO L'INAM PER IL PAGAMENTO DI SOMME A RIPIANAMENTO DELLE ESPOSIZIONI VERSO GLI OSPEDALI - SUCCESSIVA CESSAZIONE DEI POTERI DI DETTO COMMISSARIO CON SUBINGRESSO NELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'UFFICIO APPOSITO DEL MINISTERO DEL TESORO - EFFETTI - ESTINZIONE PER CONFUSIONE DEL RAPPORTO SOSTANZIALE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PROPOSTO IN PENDENZA DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INAM - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA CASSA MUTUA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL IN PERSONA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE CONTRO L'INAM PER IL PAGAMENTO DI SOMME A RIPIANAMENTO DELLE ESPOSIZIONI VERSO GLI OSPEDALI - SUCCESSIVA CESSAZIONE DEI POTERI DI DETTO COMMISSARIO CON SUBINGRESSO NELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'UFFICIO APPOSITO DEL MINISTERO DEL TESORO - EFFETTI - ESTINZIONE PER CONFUSIONE DEL RAPPORTO SOSTANZIALE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PROPOSTO IN PENDENZA DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella controversia promossa dalla cassa mutua per i dipendenti dell'ENEL, in persona del Commissario liquidatore, contro l'INAM, per ottenere il pagamento di somme a ripianamento delle proprie esposizioni verso gli ospedali, la sopravvenuta cessazione dei poteri del predetto Commissario, con il subingresso nella gestione liquidatoria dell'apposito ufficio del ministero del tesoro (alla data del 30 giugno 1981, ai sensi del d.l. 30 aprile 1981 n. 168, convertito in legge 27 giugno 1981 n. 331), determina, alla stregua dell'affidamento al medesimo ufficio pure della liquidazione dell'INAM, la riunione nello stesso soggetto delle qualità di creditore e di debitore, e, quindi, oltre all'Estinzione per confusione del rapporto sostanziale, anche l'Estinzione del processo, per Mancanza di dualismo dei contendenti, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione, che sia stato proposto in pendenza della relativa causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 CORTE COST., Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)