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Sez. U, Ordinanza n. 17078 del 12/11/2003 (Rv. 568133 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Promosso nell'ambito di un giudizio di responsabilità per danno erariale - Passaggio in giudicato della sentenza del giudice penale di assoluzione con formula ampia in relazione agli stessi fatti all'origine della pretesa risarcitoria avanzata nel giudizio contabile - Cessazione della materia del contendere con conseguente inammissibilità dell'istanza di regolamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568133-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Una volta passata in giudicato, a favore del convenuto nel giudizio di responsabilità per danno erariale, la sentenza di assoluzione con formula piena dall'imputazione ascritta in sede penale in relazione agli stessi fatti sui quali si fonda la pretesa risarcitoria avanzata nel giudizio contabile, deve essere dichiarata inammissibile, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, promossa dal procuratore regionale contabile nella pendenza del giudizio dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)