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Sez. U, Sentenza n. 323 del 17/02/1962 (Rv. 250500 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI - DOMANDE NUOVE - PRECLUSIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1962-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250500-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI - DOMANDE NUOVE - PRECLUSIONE - INAPPLICABILITA.*

Nei giudizi arbitrali, gli arbitri non sono tenuti ad osservare imprescindibilmente le forme di procedura ordinaria, con le relative sanzioni di nullita e di decadenza, essendo demandato alle parti stesse di stabilire le norme da osservare ed avendo, in Mancanza, gli arbitri medesimi facolta di regolare il giudizio nel modo piu opportuno col solo vincolo di assegnare congrui termini per le difese. Non trovano, pertanto, applicazione nel giudizio arbitrale che le parti non abbiano vincolato all'osservanza delle norme del codice di rito, le preclusioni di cui agli artt 183 e 184 cod proc civ, ne eccedono dai limiti delle loro attribuzioni gli arbitri che rispondono non solo ai quesiti loro posti nella loro formulazione originaria, ma anche a quelli piu lati che la successiva discussione svoltasi fra le parti, in regolare contraddittorio fra loro, ha reso necessari e ampliati per la decisione, cosi tenendo presenti anche le successive circostanze, difese e precisazioni formulate dalle parti nel corso del giudizio arbitrale. (V 1730/56, 27/56, 250/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)