Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 14/02/2000 (Rv. 533822 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Arbitrato rituale - Mancata previsione da parte delle parti di un vincolo all'osservanza della procedura ordinaria - Conseguenze - Modifica ed ampliamento degli iniziali quesiti - Ammissibilità - Limiti.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza della procedura ordinaria, non trovano applicazione le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., con la conseguenza che è consentito, per un verso, alle parti di modificare ed ampliare gli iniziali quesiti, nell'ambito dei termini della clausola compromissoria, per l'altro, agli arbitri, di rispondere non solo ai quesiti posti nella loro formulazione originaria, ma anche a quelli più lati che la successiva discussione svoltasi tra le parti, in regolare contraddittorio tra loro, ha reso necessari ed ampliati per la decisione, così tenendo presenti anche le successive circostanze, difese e precisazioni formulate dalle parti stesse nel corso del giudizio arbitrale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)