Sez. 3, Sentenza n. 9524 del 21/12/1987 (Rv. 456601 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - PARTE ASSUNTASI L'ONERE RELATIVO - POSIZIONE CONSEGUENTE NEL PROCESSO - COSTITUZIONE NEL TERMINE EX ART. 166 COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - PARTE ASSUNTASI L'ONERE RELATIVO - POSIZIONE CONSEGUENTE NEL PROCESSO - COSTITUZIONE NEL TERMINE EX ART. 166 COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ.*
In caso di riassunzione del processo la parte che si è assunto tale Onere viene a trovarsi nella stessa posizione in cui, nella originaria "vocatio in ius", si trovava l'attore o l'appellante; cosicché, se il processo sia stato riassunto dal convenuto o dall'appellato, i termini rispettivi da osservare per la Costituzione delle parti si presentano invertiti e l'attore o l'appellante dovrà costituirsi nel termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ. (termine richiamato nell'invito a costituirsi di cui al n. 5 dell'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ.) e non in quello previsto dall'art. 165 cod. proc. civ.. (Conf 1556/69, mass n 340432).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 1 n. 5, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)