Sez. 3, Sentenza n. 1556 del 07/05/1969 (Rv. 340432 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DOPO LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO PER INATTIVITA - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI - POSIZIONI RISPETTIVE DELLE PARTI - CONSEGUENZE - RIASSUNZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO O DELL'APPELLATO - INVERTIMENTO DELLA POSIZIONE E DEI TERMINI DI COSTITUZIONE ORIGINARI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DOPO LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO PER INATTIVITA - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI - POSIZIONI RISPETTIVE DELLE PARTI - CONSEGUENZE - RIASSUNZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO O DELL'APPELLATO - INVERTIMENTO DELLA POSIZIONE E DEI TERMINI DI COSTITUZIONE ORIGINARI.*
Nel caso di riassunzione del processo, a seguito di cancellazione della causa dal ruolo per inattivita delle parti ai fini delle rispettive costituzioni e dei termini relativi, la parte che ha riassunto il processo viene a trovarsi nella stessa posizione in cui, nella originaria vocatio in jus, si trovava l'attore, e la parte nei cui confronti avviene la riassunzione viene a trovarsi nella posizione del convenuto. Pertanto, il termine entro il quale deve costituirsi la prima e quello di cui all'art. 165 cod.proc.civ., decorrente dalla notificazione della comparsa di riassunzione, ed il termine entro il quale deve costituirsi la seconda e quello di cui all'art. 166 cod. proc.civ.. cio si desume chiaramente dall'art. 125 n.5 delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che dispone che la comparsa di riassunzione (quale che sia la veste sostanziale della parte dalla quale essa proviene) deve contenere l'invito all'altra parte a costituirsi 'nei termini stabiliti dall'art.166 del codicè. Pertanto, qualora il processo sia stato riassunto dal convenuto o dall'appellato, i termini rispettivi da osservare per la Costituzione delle parti saranno invertiti rispetto all'originario atto di citazione, e l'attore o l'appellante, nei cui confronti avviene la riassunzione, dovra quindi costituirsi nel termine stabilito dal citato art. 166, e cioe almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)