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Sez. 2, Sentenza n. 3312 del 25/07/1977 (Rv. 386861 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RICHIESTA DI UNA STATUIZIONE DIVERSA DA QUELLA RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386861-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RICHIESTA DI UNA STATUIZIONE DIVERSA DA QUELLA RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

E inammissibile il regolamento di Competenza proposto per ottenere una statuizione diversa da quella relativa all'individuazione del giudice competente a decidere la lite in funzione della traslatio iudicii dal giudice erroneamente adito a quello determinato dalla Corte di Cassazione. (nella specie l'istante non si doleva che il tribunale adito avesse dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente il pretore quale giudice del lavoro, ma aveva proposto regolamento di Competenza unicamente per dolersi che il tribunale non avesse fissato un termine perentorio per la riassunzione della causa, con il rito speciale, dinanzi al pretore competente). (V 1588/71, mass n 351994).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)