Sez. 3, Sentenza n. 2076 del 24/03/1983 (Rv. 426932 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONE DELL'INADEGUATEZZA DEL TERMINE ASSEGNATO PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONE DELL'INADEGUATEZZA DEL TERMINE ASSEGNATO PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Con l'istanza di regolamento di Competenza non sono deducibili questioni sull'eventuale violazione di norme procedurali addebitata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, che non siano attinenti, in modo diretto e necessario, alla Determinazione della Competenza, quale la questione dell'inadeguatezza del termine assegnato da tale giudice per la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente. (V 1133/82, mass n 419010; (V 773/81, mass n 411249; (V 1754/80, mass n 405382; (V 3312/77, mass n 386861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)