Sez. 3, Sentenza n. 4670 del 07/11/1990 Cc. (dep. 03/01/1991) Rv. 186136 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere. | Impugnazioni - In genere - Competenza - Tribunale della Libertà - Competenza funzionale - Sussistenza - Fattispecie: riesame di sequestro ordinato dal Tribunale.
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere.
Il sequestro conservativo può essere ordinato - dal giudice che procede - esclusivamente in ogni stato e grado del processo di merito e non anche nelle indagini preliminari. Il relativo provvedimento può essere sottoposto a riesame soltanto innanzi al tribunale della libertà. Ne deriva che quest'ultimo è competente funzionalmente a decidere sulle ordinanze "de quibus" emesse (nel suddetto giudizio di merito) da qualsiasi giudice, sia esso pretore, tribunale, corte d'assise o corte d'appello (nella specie tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)