Sez. 3, Sentenza n. 20893 del 15/10/2015 (Rv. 637437 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Materiale difetto della notificazione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa. (Principio affermato con riguardo ad un ricorso per cassazione la cui relata di notifica, sebbene si concludesse con la dicitura "consegnando copia a mani", era, invece, priva di annotazione o di menzione della persona del consegnatario, nonché di data e di sottoscrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)