diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011 (Rv. 618095 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Materiale difetto della notificazione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618095-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa. (Principio affermato con riguardo al ricorso, non notificato, presentato personalmente dalla parte, avverso una decisione del giudice di pace relativa ad opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)