Sez. 5, Sentenza n. 27820 del 12/12/2013 (Rv. 629530 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Immobili appartenenti ad ente commerciale e dallo stesso locati o destinati ad uso di soci - Beni strumentali - Configurabilità - Esclusione - Reddito prodotto - ILOR - Assoggettabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema d'imposta locale sui redditi, la nozione di "beni strumentali", prevista dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (che richiama l'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), si riferisce esclusivamente agli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Ne consegue che non possono essere considerati "strumentali" ai fini ILOR gli immobili appartenenti ad un ente commerciale (nella specie, una società esercente attività di gestione immobiliare) e dallo stesso locati o destinati per l'uso di soci, tanto più che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, vanno compresi tra i ricavi, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)