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Sez. 5, Sentenza n. 12329 del 24/05/2006 (Rv. 590485 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Beni oggetto dell'attività d'impresa - Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore - Imputabilità ai ricavi
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590485-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)