Sez. L, Sentenza n. 20491 del 17/06/2026 (Rv. 679164-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Insegnanti delle scuole comunali - Rapporto di lavoro - Assoggettamento alla disciplina del c.c.n.l. comparto Regioni e Autonomie locali - Applicazione ad opera del Comune di voci retributive di un c.c.n.l. di diverso comparto - Invalidità - Sussistenza - Previsione di tale applicazione in accordo integrativo del c.c.n.l. del comparto di appartenenza - Difformità con le sue disposizioni - Irrilevanza della previsione - Conseguenze in tema di indennità premio di servizio.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il rapporto di lavoro degli insegnanti delle scuole comunali deve essere assoggettato, anche ai fini retributivi, al c.c.n.l. del comparto Regioni e Autonomie Locali e non a quello del comparto della Scuola statale, poiché nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato l'attribuzione di un trattamento economico è riservata al contratto collettivo del comparto di appartenenza correttamente applicabile, senza alcun potere dispositivo per il datore di lavoro; ne consegue che un Comune non può validamente estendere a detti insegnanti emolumenti propri del trattamento retributivo previsto per il comparto della Scuola statale, i quali non possono perciò costituire la base di calcolo dell'indennità premio di servizio di cui all'art. 2 della l. n. 152 del 1968, senza che possano rilevare in proposito trattamenti economici di miglior favore previsti da una contrattazione integrativa non conforme a quella del comparto di appartenenza e pertanto, in parte qua, nulla.
Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)