Sez. L, Sentenza n. 6435 del 19/03/2007 (Rv. 595901 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Art.8, comma 9, CCDI del 19 febbraio 2001, previsto dal CCNL per il comparto enti locali del 1° aprile 1999 - Nullità per contrasto con i principi generali della validità temporale della contrattazione collettiva e dei livelli di contrattazione - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
L'art.8, comma 9 del contratto collettivo decentrato integrativo del 19 febbraio 2001, previsto dal contratto collettivo nazionale per il comparto enti locali del 1° aprile 1999, non è inficiato da nullità per contrasto con i principi generali della validità temporale della contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, per aver stabilito la decorrenza dal 1° aprile 1999 e l'applicazione ai soli dipendenti con rapporto in essere al 19 febbraio 2001, data della sua stipulazione, né si pone in contrasto con i due livelli di contrattazione atteso che la contrattazione nazionale autorizzava la contrattazione decentrata a prevedere una diversa decorrenza degli istituti economici non automatici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale ritenendo logica e coerente l'interpretazione della norma contrattuale nazionale, avendo il giudice del gravame precisato che l'efficacia a partire dal 1° gennaio 1998 era espressamente limitata agli istituti economici con carattere vincolante ed automatico, applicabili a prescindere da una condizione esterna ed ulteriore, quale la valutazione dell'ente erogatore)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3, Contr. Coll. 01/04/1999, Contr. Coll. 19/02/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)