Sez. L, Sentenza n. 18860 del 30/08/2010 (Rv. 615080 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego - Rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto integrativo - Limiti - C.C.N.L. per il personale degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999 - Procedure per i passaggi nell'ambito di ciascuna area di inquadramento - Possibilità per il contratto integrativo di disciplinare i requisiti per l'accesso alla posizione C4 - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Nullità del bando (e della successiva graduatoria).
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nel regolare i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva integrativa, abilita quest'ultima a fornire una disciplina solamente per le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti. Ne consegue che, con riguardo alle procedure selettive per i passaggi nell'ambito di ciascuna area di inquadramento previste dal contratto collettivo nazionale per il personale degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, alla contrattazione integrativa è consentito intervenire solo per la definizione delle procedure per l'accesso di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) del medesimo accordo nazionale, avente ad oggetto la regolamentazione degli sviluppi economici interni a ciascuna area di inquadramento, dovendosi ritenere l'invalidità del bando di concorso (e della successiva graduatoria), che, in attuazione della disciplina adottata in sede decentrata, ammetta alla selezione per l'accesso alle posizioni C4 anche i dipendenti privi del titolo di scuola superiore, trattandosi di requisito fissato direttamente dall'Allegato A del contratto nazionale.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 4, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 19, Contr. Coll. 16/02/1999, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)