Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 11/04/1975 (Rv. 374891 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA - MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - DIRITTO ALL'AUMENTO - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA - MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - DIRITTO ALL'AUMENTO - DECORRENZA.*
In tema di separazione personale dei coniugi, l'Obbligo del marito di provvedere al mantenimento della moglie decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall'art 445 cod civ. ove pero, in un momento successivo alla proposizione della domanda, si sia verificato un mutamento della situazione economica, l'eventuale diritto all'aumento dell'ammontare del mantenimento, che venga riconosciuto in base a detto mutamento, non puo retroagire alla data dell'atto introduttivo del giudizio, prendendo vita solo nel successivo momento in cui si realizzino le condizioni prese in considerazione per il suo riconoscimento. (V 3853/69, mass n 344187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)