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Sez. 1, Sentenza n. 5763 del 31/10/1981 (Rv. 416467 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE - DECORRENZA - IMMUTABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416467-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE - DECORRENZA - IMMUTABILITÀ - LIMITI.*

In tema di separazione personale dei coniugi, l'Obbligo del marito di provvedere al mantenimento della moglie decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall'art. 445 cod. civ., e permane immutato sino a quando non intervengano fatti modificativi della situazione economica dell'uno, dell'altro o di entrambi i coniugi. (V 3341/78, mass n 392780; (V 1814/77, mass n 385549; (V 1359/75, mass n 374891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)