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Sez. 1, Sentenza n. 10636 del 09/05/2007 (Rv. 597519 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia dichiarativa della incompetenza - Statuizione sulle spese - Mezzo di impugnazione della statuizione sulle spese nel caso di impugnazione della statuizione sulla competenza - Regolamento necessario di competenza - Necessità - Impugnazione della sola statuizione sulle spese - Da parte del soccombente o della parte vittoriosa sulla questione di competenza - Mezzo esperibile - Impugnazione ordinaria.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597519-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla Suprema Corte anche della decisione sul capo concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario, ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione. Peraltro, qualora il regolamento sia accolto e il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la S.C. deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 91, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., mentre sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest'ultimo, all'esito del giudizio riassunto, nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di incompetenza cassata, laddove, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)