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Sez. U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005 (Rv. 581981 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Proposizione del regolamento necessario di competenza - Impugnazione nei modi ordinari del capo concernente le spese - Ammissibilità - Esclusione - Devoluzione alla Corte della decisione sul capo concernente le spese processuali - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Accoglimento del regolamento e dichiarazione della competenza del giudice adito - Potere della Corte di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità - Sussistenza - Potere della Corte di statuire anche in ordine alle spese processuali del giudizio di merito - Esclusione - Spettanza del relativo potere al giudice della riassunzione - - Mancata riassunzione - Applicabilità dell'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2005-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581981-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la pronuncia sulle spese, nè potendo ciò fare mediante un'impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari - ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione - in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perché la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicchè la rimessione alla S.C. della questione di competenza, mediante l'istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento. Peraltro, qualora il regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la S.C. deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 91, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., mentre sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest'ultimo, all'esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)