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Sez. L, Ordinanza n. 11730 del 02/05/2024 (Rv. 671009-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Contributi - Mancato versamento da parte del datore di lavoro - Diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa - Accertamento - Interesse ad agire - Sussistenza - Presupposti - Maturazione del diritto alle prestazioni assicurative - Necessità - Esclusione - Obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671009-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima

ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell'Inps.

Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)