Sez. 4, Sentenza n. 12530 del 29/09/1987 Ud. (dep. 07/12/1987) Rv. 177228 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - CONCESSIONE DELLA PROVVISIONALE - DINIEGO IN PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI APPELLO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - CONCESSIONE DELLA PROVVISIONALE - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - CONCESSIONE DELLA PROVVISIONALE - DINIEGO IN PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI APPELLO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - CONCESSIONE DELLA PROVVISIONALE - LEGITTIMITÀ.*
La concessione della provvisionale costituisce una pronuncia discrezionale ed insindacabile che, oltre a non esigere circostanziata motivazione, rientra nel potere autonomo del giudice di appello e non è soggetta a ricorso per Cassazione in quanto è per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e fa salve le più ampie possibilità di difesa dell'imputato nella Sede di definitiva liquidazione del danno. Ne consegue che il giudice di appello può concedere la provvisionale anche se la parte civile non abbia proposto impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado con la quale sia stata rigettata la istanza di concessione della provvisionale stessa. (V mass n 167583, sulla discrezionalità della pronuncia; (V mass n 165323, sulla impossibilità per la pronuncia di passare in giudicato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)