Sez. 4, Sentenza n. 864 del 29/10/1984 Ud. (dep. 28/01/1985) Rv. 167583 - 01
PARTE CIVILE - DANNI - PROVVISIONALE - GIUDIZIO DI APPELLO - CONCORSO DI COLPA - DIMINUZIONE - RIDUZIONE DELLA PROVVISIONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NATURA DI PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE ED INSINDACABILE.*
PARTE CIVILE - DANNI - PROVVISIONALE - GIUDIZIO DI APPELLO - CONCORSO DI COLPA - DIMINUZIONE - RIDUZIONE DELLA PROVVISIONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NATURA DI PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE ED INSINDACABILE.*
La diminuzione in Sede di gravame della misura dell'apporto della parte tenuta a corrispondere la provvisionale non comporta una proporzionale riduzione della provvisionale medesima - trattasi infatti di pronuncia discrezionale ed insindacabile, che non esige circostanziata motivazione. (V mass n 155371, nel senso che una riduzione rilevante comporta riflessi anche sull'importo della provvisionale; (V mass n 157925, sulla misura della provvisionale; (V mass n 164900, sulla seconda parte; (V mass n 163309, conforme sulla prima parte; (V mass n 133779).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)