Sez. 1, Ordinanza n. 1850 del 05/11/1975 Cc. (dep. 12/02/1976) Rv. 132324 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA PARZIALE DELL'ART 11 COMMA SECONDO LEGGE 1423 DEL 1956 -EFFETTO RETROATTIVO.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA PARZIALE DELL'ART 11 COMMA SECONDO LEGGE 1423 DEL 1956 -EFFETTO RETROATTIVO.*
La dichiarazione di illegittimita parziale dell'art 11 comma secondo legge n 1423 del 1956, contenuta nella sentenza 21 maggio 1975, n 113, della Corte costituzionale, riguardando una disposizione di diritto sostanziale, opera retroattivamente, secondo il disposto dell'art 30 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n 87.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)