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Sez. 3, Sentenza n. 5692 del 17/12/2013 Ud. (dep. 05/02/2014) Rv. 258900 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Divulgazione di notizie od informazioni finalizzate all'adescamento di minori di anni diciotto - Carattere della verità delle notizie - Necessità - Esclusione - Attitudine ad agevolare episodi di adescamento o di sfruttamento sessuale di minori - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258900-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di pornografia minorile, ai fini della configurabilità del reato di distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto (art. 600-ter, comma terzo, cod. pen.) le "notizie" o le "informazioni" non devono necessariamente rivestire il carattere della verità, ma è sufficiente che le stesse abbiano la concreta potenzialità di consentire a terzi o a colui che le divulga di porre in essere episodi di sfruttamento sessuale o adescamento di minori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per essersi falsamente presentato, in una chat-line, come minore tredicenne interessato ad avere rapporti sessuali anche con minori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)