Sez. 3, Sentenza n. 15927 del 05/03/2009 Ud. (dep. 16/04/2009) Rv. 243412 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Distribuzione o divulgazione di notizie od informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto - Necessità che la notizia o l'informazione abbiano il carattere della verità e novità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di pornografia minorile, ai fini della configurabilità del reato di distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto (art. 600 ter, comma terzo, cod. pen.), le "notizie" od "informazioni" non devono rivestire in generale né il carattere della verità nè quello della novità, ma è sufficiente che le stesse abbiano una concreta potenzialità a consentire il verificarsi di episodi di sfruttamento sessuale o adescamento di minori. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che spetta al giudice valutare tale potenzialità in base alle caratteristiche dell'informazione, alla fonte, al destinatario ed all'intero contesto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)