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Sez. 3, Sentenza n. 6203 del 18/03/2014 (Rv. 629891 - 01)

COMODATO - IN GENERE | Comodato - Risoluzione per inadempimento del comodatario - Proponibilità - Esclusione - Azione di restituzione anticipata del bene per inadempimento del comodatario ex art. 1804 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629891-01

COMODATO - IN GENERE

In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)