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Sez. 3, Sentenza n. 2719 del 08/03/1995 (Rv. 490997 - 01)

COMODATO - DURATA | Omessa fissazione del termine in modo espresso - Termine desumibile in modo implicito - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490997-01

COMODATO - DURATA

Nel comodato di un immobile, stipulato senza la espressa fissazione di un termine, questo, mentre non è desumibile dalla generica destinazione che l'immobile può avere per sua propria natura, trattandosi di destinazione ad uso generico ed indeterminato, può esser desunto dalla particolare, specifica destinazione del bene, restando individuato attraverso le particolari prescrizioni e limitazioni dettate per il suo godimento, sicché in tale caso il giudice ha il dovere di accertare se il godimento della cosa, per come e per quanto consentito, non abbia più ragione di protrarsi nel tempo sì da ingenerare l'obbligazione di restituzione per scadenza del termine o esaurimento dell'utilità ai sensi dell'art. 1810 cod. civ. ovvero se il godimento stesso non abbia trasmodato in eccesso ed abuso così da legittimare il comodante alla diversa azione di restituzione anticipata del bene per inadempimento del comodatario a norma dell'art. 1804 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1804, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)