diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11842 del 06/08/2003 (Rv. 565682 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Lodo arbitrale dichiarato esecutivo - Natura di sentenza - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Declaratoria di nullità del lodo da parte della Corte di appello - Estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Sopravvivenza del lodo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565682-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Il lodo arbitrale, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 825 comma quinto (nel testo vigente prima dell'introduzione della legge 25/1994), perdendo la natura e l'efficacia di atto negoziale, assume il valore di sentenza, idonea a produrre gli effetti del giudicato nel caso in cui non siano stati tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione o siano stati infruttuosamente consumati. Ne consegue che, ove la Corte di Cassazione cassi con rinvio la pronuncia della Corte di Appello dichiarativa della nullità del lodo, l'eventuale estinzione del procedimento, ex art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione, dinanzi al giudice di rinvio, comportando l'efficacia prevista dall'art. 310 cod. pen. della sentenza di nullità del lodo dichiarata dalla Corte di appello travolge la decisione degli arbitri, che - quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale - non conserva alcuna validità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)