Sez. 1, Sentenza n. 10456 del 26/11/1996 (Rv. 500791 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Natura dell'impugnazione - Cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'appello dichiarativa nullità del lodo - Omessa riassunzione del giudizio di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Sopravvivenza del lodo arbitrale - Esclusione.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
La tempestiva instaurazione di un giudizio d'impugnazione della sentenza arbitrale, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., dà luogo ad una vicenda processuale non riconducibile al parametro dell'impugnazione di un atto negoziale, bensì ad un vero e proprio giudizio di secondo grado, rispetto a quello già svoltosi dinanzi agli arbitri. Ne consegue che la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'appello che abbia dichiarato nulla la precedente decisione arbitrale comporta (nel regime anteriore alla legge n. 25 del 1994) che sia rimessa alla competenza esclusiva della stessa Corte, quale giudice di rinvio, la decisione sulla validità o invalidità del giudizio pronunciato dagli arbitri e che, se tale valutazione risulti negativa, sia sempre lo stesso giudice dell'impugnazione a dover decidere anche nel merito del giudizio rescissorio. Cosicché, nel caso in cui una siffatta pronuncia sia resa impossibile dalla mancata riassunzione del giudizio di rinvio, la decisione degli arbitri, al pari di una pronuncia di primo grado, non conserva validità, alla stregua della regola generale enunciata dall'art. 393 cod. proc. civ., che prevede l'estinzione dell'intero processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)