Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 08/09/1970 (Rv. 347003 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - LIQUIDITA DEL CREDITO - AMMONTARE - DETERMINAZIONE CON SEMPLICE CALCOLO MATEMATICO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI RATEI DI PENSIONE GIA LIQUIDATA E POI REVOCATA.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - LIQUIDITA DEL CREDITO - AMMONTARE - DETERMINAZIONE CON SEMPLICE CALCOLO MATEMATICO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI RATEI DI PENSIONE GIA LIQUIDATA E POI REVOCATA.*
Ai fini della liquidita del credito necessaria per la sussistenza di un titolo esecutivo non e necessario che questo ne indichi l'ammontare, ma e sufficiente che tale ammontare possa essere individuato mediante un calcolo matematico sulla base di dati certi e positivi contenuti nel titolo stesso. (nella specie e stato ritenuto titolo esecutivo idoneo una sentenza provvisoriamente esecutiva con la quale l' INPS era stata condannata al pagamento di tutti i ratei di una pensione previdenziale gia liquidata e poi revocata, in quanto il riferimento della sentenza a tali ratei rendeva possibile il calcolo sopra indicato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)