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Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 08/09/1970 (Rv. 347003 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - LIQUIDITA DEL CREDITO - AMMONTARE - DETERMINAZIONE CON SEMPLICE CALCOLO MATEMATICO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI RATEI DI PENSIONE GIA LIQUIDATA E POI REVOCATA.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347003-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - LIQUIDITA DEL CREDITO - AMMONTARE - DETERMINAZIONE CON SEMPLICE CALCOLO MATEMATICO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI RATEI DI PENSIONE GIA LIQUIDATA E POI REVOCATA.*

Ai fini della liquidita del credito necessaria per la sussistenza di un titolo esecutivo non e necessario che questo ne indichi l'ammontare, ma e sufficiente che tale ammontare possa essere individuato mediante un calcolo matematico sulla base di dati certi e positivi contenuti nel titolo stesso. (nella specie e stato ritenuto titolo esecutivo idoneo una sentenza provvisoriamente esecutiva con la quale l' INPS era stata condannata al pagamento di tutti i ratei di una pensione previdenziale gia liquidata e poi revocata, in quanto il riferimento della sentenza a tali ratei rendeva possibile il calcolo sopra indicato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)