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Sez. L - , Sentenza n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Tutela reale ex art. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Condanna del datore al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - Natura - Condanna a favore del terzo - Partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Prescrizione del credito contributivo - Decorrenza.
Stato
decisa il 2021-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660964-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)