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Sez. L - , Ordinanza n. 2164 del 01/02/2021 (Rv. 660330 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE | Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata attivazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla regolarizzazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660330-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE

In caso di omissione contributiva, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell'istituto per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 27, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 1175, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)