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Sez. 1, Sentenza n. 13833 del 23/09/2002 (Rv. 557516 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nuova ed autonoma fase di giudizio - Configurabilità - Natura integralmente rescissoria - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557516-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) costituisce non la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza (riformandola), statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)