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Sez. 3, Sentenza n. 7279 del 03/07/1993 (Rv. 482979 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Litisconsorti necessari | Contestazione della responsabilità del sinistro da parte dell'assicuratore - Impugnazione dell'assicuratore nei confronti di tutti coloro che come responsabili del danno hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482979-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Litisconsorti necessari

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'impugnazione dell'assicuratore che contesta la responsabilità del sinistro deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, anche se non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato ai precedenti gradi, quali responsabili del danno di cui debba rispondere l'assicuratore, assumendo così la posizione di litisconsorti necessari di diritto processuale a causa della interdipendenza (ed inscindibilità, quindi) delle rispettive cause e della conseguente esigenza di evitare un contrasto di giudicati che renderebbe inutile la sentenza, che, pur accogliendo il gravame dell'assicuratore, non potrebbe giovare allo stesso, comunque tenuto a rispondere per colui che non ha partecipato al giudizio di impugnazione e rispetto al quale diverrebbe definitiva la sentenza che ne ha accertato la responsabilità (nella specie, la C.S. ha ritenuto che l'impugnazione doveva essere proposta anche nei confronti del conducente del veicolo, convenuto, con il proprietario, nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)