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Sez. 2, Sentenza n. 5743 del 10/03/2011 (Rv. 617190 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notificazione eseguita personalmente dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Violazione delle prescrizioni della legge - Conseguenza - Nullità della notificazione - Sanatoria - Effettiva consegna dell'atto al destinatario - Rilevanza - Esclusione - Tempestiva costituzione dell'intimata - Necessità.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617190-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA

La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall'avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità - non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell'avvocato di eseguire la notificazione in proprio - può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione dell'intimato, essendo a tal fine irrilevante l'avvenuta consegna dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 4, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)