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Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10/01/2011 (Rv. 615773 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procuratore semplice domiciliatario - Poteri - Contenuto e limiti - Potere di eseguire direttamente le notifiche - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inesistenza della notifica anziché nullità - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fattispecie relativa a notifica del controricorso eseguita dal procuratore domiciliatario ai sensi della legge n. 53 del 1994.
Stato
decisa il 2011-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615773-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché - a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)