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Sez. 2, Sentenza n. 22905 del 26/05/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290261-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Violazione dei limiti di ammissibilità previsti dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità patologica - Giudizio abbreviato - Sanatoria ex art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni. PROCURA EUROPEA – IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290261-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni, la violazione del divieto assoluto sancito dall'art. 271 cod. proc. pen., in riferimento al catalogo dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., dà luogo ad un'ipotesi di inutilizzabilità patologica, stante la natura eccezionale dei limiti opponibili al diritto fondamentale alla libertà e segretezza delle comunicazioni, che non è sanabile per effetto della richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto inerisce ad atti probatori assunti "contra legem", difettando sin dall'origine il potere in concreto di autorizzare l'indicato mezzo di ricerca della prova.

Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)