Sez. 3, Sentenza n. 32019 del 04/06/2025 Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288547-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Prove assunte in "violazione di un divieto probatorio" - Inutilizzabilità - Ambito - Riferimento a tutte le prove affette da inutilizzabilità patologica - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla "violazione di un divieto probatorio", non tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)