Sez. L, Sentenza n. 2039 del 08/04/1981 (Rv. 412756 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - IN GENERE - LOCALE PER LE ASSEMBLEE - PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - FACOLTA DEI LAVORATORI DI SCEGLIERE UN LUOGO DIVERSO - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONTRASTO IN ORDINE ALL'IDONEITA DEL LOCALE OFFERTO - RICORSO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - IN GENERE - LOCALE PER LE ASSEMBLEE - PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - FACOLTA DEI LAVORATORI DI SCEGLIERE UN LUOGO DIVERSO - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONTRASTO IN ORDINE ALL'IDONEITA DEL LOCALE OFFERTO - RICORSO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NECESSITA.*
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, pur non essendovi tenuto per legge o per contratto, abbia posto a disposizione dei lavoratori un idoneo locale per le assemblee, e da escludere, giacche l'offerta anzidetta costituisce espressione del diritto dell'imprenditore all'organizzazione dei beni aziendali, la facolta dei lavoratori di scegliere, a loro discrezione, un luogo diverso, salvo che il locale sia obbiettivamente inidoneo. Peraltro, quando sorga contrasto tra le parti in ordine all'idoneita del locale offerto, ed alla richiesta dei lavoratori faccia riscontro l'opposizione dello imprenditore alla scelta ed all'utilizzazione di un locale diverso, viene in essere una controversia che i lavoratori non possono risolvere unilateralmente, mediante Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma per la quale devono far ricorso invece, alla tutela giurisdizionale.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)