Sez. L, Sentenza n. 3038 del 17/05/1985 (Rv. 440748 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA - DIRITTO DEI LAVORATORI - CORRELATIVE OBBLIGAZIONI NEGATIVA E POSITIVA DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELL'UNITÀ PRODUTTIVA - LEGITTIMITÀ - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - PERSISTENZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA - DIRITTO DEI LAVORATORI - CORRELATIVE OBBLIGAZIONI NEGATIVA E POSITIVA DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELL'UNITÀ PRODUTTIVA - LEGITTIMITÀ - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - PERSISTENZA - FATTISPECIE.*
L'art. 20 dello statuto dei lavoratori - nel disciplinare il diritto di assemblea - stabilisce a carico del datore di lavoro - correlativamente ad analoghe posizioni di diritto in favore dei lavoratori - l'obbligazione positiva di pagare la retribuzione - nella misura minima legale di dieci ore od in quella maggiore stabilita dai contratti collettivi - ed un'obbligazione negativa che consiste nel consentire che l'assemblea medesima venga tenuta nei locali dell'unità produttiva senza che tra le due situazioni giuridiche vi sia alcuna interdipendenza. Conseguentemente i lavoratori ben possono convocare l'assemblea in un luogo diverso da quello dell'unità produttiva senza che il datore di lavoro possa legittimamente opporre - al fine di negare la obbligazione retributiva - un suo preteso, ma irrilevante, interesse a ché l'assemblea abbia corso proprio nei locali della azienda, atteso anche che egli non ha potere di controllo sullo svolgimento dell'assemblea, né diritto a parteciparvi né direttamente né a mezzo di suoi incaricati e che la partecipazione dei lavoratori all'assemblea non costituisce una controprestazione rispetto alla sua obbligazione retributiva. (nella specie la C.S. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale - negando che l'assemblea di cui al citato art. 20 potesse tenersi fuori dai locali dell'azienda - rifiutava di corrispondere la normale retribuzione come previsto da tale ultima norma). (V 3894/84, mass n 435840; (V 4684/82, mass n 422626; (V 2039/81, mass n 412756; (V 1366/76, mass n 380068).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)