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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1530 del 22/01/2018 (Rv. 647078 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - DICHIARAZIONI AGGIUNTE | Principio di inscindibilità - Fondamento - Effetti.
Stato
decisa il 2018-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647078-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - DICHIARAZIONI AGGIUNTE

Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 cod. civ., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2734, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)