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Sez. 1, Ordinanza n. 8768 del 03/04/2024 (Rv. 670672-01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA' DEL RAPPRESENTANTE | Onere di contestazione - Specificità - Conclusioni intese a ribadire l'accoglimento della domanda introduttiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670672-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA' DEL RAPPRESENTANTE

In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell'art 2734 c.c., la contestazione della controparte - che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente – deve essere manifestata in modo espresso, non potendo risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta di accoglimento della domanda domanda di merito, incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte, formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

Cod. Civ. art. 2734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)