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Sez. L, Sentenza n. 5906 del 28/11/1985 (Rv. 443078 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - CORRESPONSIONE PER PRASSI AZIENDALE IN FAVORE DEL LAVORATORE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - USO NEGOZIALE - CONFIGURABILITÀ - CARATTERE VINCOLANTE - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITAZIONE DI DETTA CORRESPONSIONE AD UN SETTORE DELL'AZIENDA O AD UNA SINGOLA CATEGORIA DI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443078-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - CORRESPONSIONE PER PRASSI AZIENDALE IN FAVORE DEL LAVORATORE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - USO NEGOZIALE - CONFIGURABILITÀ - CARATTERE VINCOLANTE - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITAZIONE DI DETTA CORRESPONSIONE AD UN SETTORE DELL'AZIENDA O AD UNA SINGOLA CATEGORIA DI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ.*

Il comportamento concludente del datore di lavoro, rappresentato dalla corresponsione, per prassi aziendale, di una gratifica speciale - non espressamente prevista da alcuna norma contrattuale - in favore del lavoratore all'atto della cessazione del rapporto, può costituire - ove abbia i connotati della reiterazione costante ed uniforme (il cui accertamento è demandato al giudice del merito con valutazione non sindacabile in Sede di legittimità se non per vizi di motivazione) - un uso negoziale che va ad integrare il contenuto del contratto di lavoro ed è di per sè vincolante - non trattandosi di uso normativo - qualunque sia l'elemento psicologico del datore di lavoro (non occorrendo l'opinio juris seu necessitatis) ed anche se tale prassi aziendale non si estenda ad un intero settore di aziende, bensì sia limitata all'ambito della singola azienda ovvero ad una singola categoria di lavoratori della stessa. (V 173/85, mass n 438388; (V 1279/83, mass n 426063; (V 2583/80, mass n 406328).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)