Sez. L, Sentenza n. 173 del 19/01/1985 (Rv. 438388 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - USI AZIENDALI - NATURA - INSERZIONE NEL CONTRATTO INDIVIDUALE E NON IN QUELLO COLLETTIVO - EFFETTI - CONTRASTO CON LA REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - USI AZIENDALI - NATURA - INSERZIONE NEL CONTRATTO INDIVIDUALE E NON IN QUELLO COLLETTIVO - EFFETTI - CONTRASTO CON LA REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA - CONSEGUENZE.*
Gli Usi aziendali - riconducibili alla categoria degli Usi negoziali o di fatto e non a quella degli Usi normativi - in conseguenza di tale loro specifica natura, quali clausole d'uso, debbono intendersi inserite, ai sensi dell'art. 1340 cod. civ., non già nel contratto collettivo, ma in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo o derogativo (in melius) della contrattazione collettiva, con la conseguenza che la volontà contraria, dalla quale la citata norma fa discendere la mancata inserzione dell'uso nella disciplina contrattuale, non può derivare dal contrasto dell'uso stesso con la suddetta disciplina collettiva, ma soltanto da contrarietà alle pattuizioni individuali, ed, inoltre, che, ove siano inserite nel contratto individuale, le clausole d'uso - l'accertamento sulle quali è rimesso allo apprezzamento del giudice del merito e non è censurabile in Cassazione se sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta - rimangono insensibili alle eventuali modificazioni delle pattuizioni collettive. (Conf 1279/83, mass n 426063; (Conf 2583/80, mass n 406328; (Conf 782/78, mass n 390115).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)