Sez. L, Sentenza n. 9484 del 13/06/2003 (Rv. 564221 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Criterio primario - Presupposti - Chiarezza ed univocità delle espressioni usate.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Nella interpretazione dei contratti, ove il senso letterale riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti, e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto in tal modo il giudice sostituirebbe la propria soggettiva opinione alla effettiva volontà dei contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)