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Sez. 5, Sentenza n. 7283 del 29/05/2001 (Rv. 547092 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali ex art. 1 legge n. 168/82 per l'acquisto della prima casa - Revoca - Proposito abitativo - Opponibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547092-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, la mancata previsione da parte della norma agevolativa, di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168, di scadenze predeterminate per la utilizzazione abitativa dell'immobile da parte dell'acquirente non consente - al fine di evitare la revoca dei benefici fiscali concessi per l'acquisto della prima casa - l'indefinita opponibilità del proposito abitativo, che può essere escluso, facendo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati alle vicende del caso di specie. Pertanto, allorquando, alla stregua di tali parametri, debba ritenersi il mendacio sul progetto abitativo, la revoca del beneficio fiscale è doverosa, non potendo conservarsi un'agevolazione concessa in vista dell'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)