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Sez. 5 - , Sentenza n. 21957 del 12/07/2022 (Rv. 665327 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA | Rifiuti speciali non pericolosi - Tassazione se assimilati a rifiuti solidi urbani - Individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative - Necessità - Conseguenze - Riduzione tariffaria - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665327-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative; in tal caso al contribuente spetterà una riduzione tariffaria con riguardo alla quota variabile, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene.

Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)